La giurisprudenza italiana sta tracciando un confine chiaro: i Comuni non possono bloccare gli impianti FER con divieti generici. Ecco cosa sta cambiando e cosa significa per chi vuole investire in energie rinnovabili.
Chi opera nel settore delle rinnovabili sa bene cosa significa scontrarsi con un diniego comunale. Talvolta è motivato, circostanziato, fondato su un’analisi reale del progetto. Troppo spesso, invece, è automatico: un’area classificata “non idonea”, un vincolo interpretato in modo rigido, una prescrizione talmente gravosa da rendere il progetto irrealizzabile senza che venga mai pronunciata ufficialmente la parola “no”.
Proprio questi comportamenti, i cosiddetti “dinieghi mascherati”, sono finiti nel mirino della giustizia amministrativa italiana. E le sentenze degli ultimi mesi stanno ridisegnando il quadro normativo in modo significativo.
Il principio di fondo: le aree idonee non si svuotano per via locale
Il punto di partenza è semplice, ma spesso disatteso nella pratica.
Dove la legge statale individua un’area come idonea all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (FER), Comuni e Regioni non possono annullare quella classificazione con restrizioni locali. E, specularmente, la classificazione di un’area come “non idonea” non può tradursi in un divieto assoluto senza una valutazione specifica del progetto.
In altre parole: l’idoneità di un’area pesa nella valutazione, ma non può diventare un timbro automatico, né in un senso né nell’altro.
Questo principio, affermato in più sedi giurisdizionali, sta guidando una serie di pronunce rilevanti per tutti gli operatori del settore.
Le sentenze che stanno ridisegnando il quadro
Solar Belt e cabine primarie: il TAR Toscana allarga il perimetro
Il TAR Toscana (sentenza 991/2026) ha ribadito che le cabine primarie ad alta/media tensione rientrano tra gli impianti industriali che attivano la cosiddetta Solar Belt: la norma che rende idonee le aree agricole entro 500 metri da questi punti di riferimento.
La portata pratica è rilevante: nuovi pronunciamenti stanno estendendo lo stesso approccio ad altre tipologie di territori e vincoli, ampliando progressivamente il perimetro delle aree nelle quali i progetti fotovoltaici trovano terreno normativo favorevole.
Dinieghi mascherati: il TAR Marche li smonta
Il TAR Marche (sentenza 117/2026) ha affrontato un caso emblematico a Offagna, in provincia di Ancona.
Il Comune aveva formalmente autorizzato un impianto da 900 kW, ma aveva inserito nella delibera l’obbligo di tutelare tutti i 34 alberi ad alto fusto presenti sul sito. Una prescrizione che, di fatto, avrebbe stravolto il layout del progetto e ridotto drasticamente l’irraggiamento solare, rendendo l’impianto tecnicamente ed economicamente insostenibile.
Il TAR ha accolto il ricorso: imporre condizioni che rendono un progetto irrealizzabile equivale a un diniego sostanziale, anche se formalmente si tratta di un’autorizzazione con prescrizioni.
È il punto di arrivo di un ragionamento che i giudici amministrativi stanno applicando con coerenza: la forma non può coprire la sostanza.
CER e aree tutelate: il TAR Sicilia interviene su Agrigento
Il TAR Sicilia (sentenza 1517/2026) ha dato ragione a un impianto fotovoltaico da 743 kWp al servizio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ad Agrigento.
Il Comune aveva negato la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) adducendo la vicinanza — entro 500 metri, a un centro storico e a un’area tutelata. Il TAR ha chiarito due punti fondamentali:
- La vicinanza a un vincolo non è un ostacolo insormantabile: l’amministrazione avrebbe dovuto attivare una conferenza di servizi per acquisire gli assensi necessari, non bocciare direttamente l’istanza.
- I limiti previsti per le aree agricole non si applicano agli impianti legati alle CER, che seguono un regime normativo specifico.
Una pronuncia che interessa in modo particolare il segmento delle comunità energetiche, in forte crescita in tutta Italia.
Il Consiglio di Stato ribalta il limite regionale: il caso di Sarsina
La decisione più rilevante del periodo arriva dal Consiglio di Stato (sentenza 4201/2026), che ha esaminato il ricorso contro il Comune di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena, per un impianto fotovoltaico da 5,8 MW.
L’ARPAE Emilia-Romagna aveva negato l’autorizzazione applicando il limite regionale del 10% di superficie agricola utilizzabile e sostenendo che le aree vicine a una cava non fossero idonee. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa posizione su entrambi i fronti:
- Il dlgs 199/2021 inserisce cave e miniere tra i punti di riferimento territoriali per calcolare la fascia di idoneità dei 500 metri. La cava, dunque, non rende l’area inidonea — la rende parte del perimetro idoneo.
- Il limite regionale del 10% sulla superficie agricola, applicato in modo automatico senza analisi del caso specifico, è decaduto.
Un precedente che ridimensiona significativamente i margini di discrezionalità degli enti locali nel bloccare progetti già conformi alla normativa statale.
Cosa cambia concretamente per gli operatori del settore
La direzione tracciata dalla giurisprudenza è chiara: stop ai blocchi preventivi, stop alla burocrazia difensiva, stop alle prescrizioni usate come strumento di fatto per affossare i progetti.
Per gli operatori FER questo non significa che i progetti siano garantiti. Significa che ogni diniego dovrà essere fondato su un’analisi reale del caso, e che le prescrizioni imposte dovranno essere proporzionate e tecnicamente sostenibili.
In pratica:
- I dinieghi automatici basati su classificazioni generiche sono sempre più vulnerabili al ricorso
- Le prescrizioni irragionevoli possono essere impugnate come dinieghi sostanziali
- Le aree vicine a infrastrutture esistenti (cabine primarie, cave, miniere) entrano progressivamente nel perimetro di idoneità
- Gli impianti al servizio di CER beneficiano di un regime normativo distinto
La prospettiva di EPICO
Da oltre 25 anni EPICO progetta, autorizza e gestisce impianti a fonti rinnovabili in tutta Italia. La complessità autorizzativa è parte integrante del nostro lavoro quotidiano e la affrontiamo con un team di 40 tecnici interni specializzati.
L’evoluzione della giurisprudenza che stiamo osservando nel 2026 va nella direzione giusta: un sistema in cui i progetti vengono valutati per quello che sono, non bloccati per via procedurale prima ancora di essere esaminati nel merito.
Per i proprietari di terreni che stanno valutando se affidarli a un operatore per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, questo contesto normativo in evoluzione è una buona notizia. Le possibilità di realizzazione crescono e con esse la solidità dei contratti di lungo periodo che offriamo.
In sintesi
| Sentenza | Ente | Tema | Esito |
|---|---|---|---|
| TAR Toscana 991/2026 | — | Solar Belt e cabine primarie | Estensione del perimetro delle aree idonee |
| TAR Marche 117/2026 | Comune di Offagna (AN) | Dinieghi mascherati da prescrizioni | Ricorso accolto |
| TAR Sicilia 1517/2026 | Comune di Agrigento | CER e aree tutelate | Conferenza di servizi obbligatoria, CER escluse dai limiti agricoli |
| Consiglio di Stato 4201/2026 | Comune di Sarsina (FC) | Cave, superficie agricola, limite regionale 10% | Limite regionale decaduto, area idonea |
Fonti: comunicato stampa giurisprudenza FER 2026. Le sentenze citate sono pubbliche e consultabili nei rispettivi registri dei tribunali amministrativi.
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