L’agrivoltaico è un sistema di produzione energetica che combina coltivazioni agricole e pannelli fotovoltaici sullo stesso terreno, garantendo la continuità dell’attività agricola. Con la Legge 4/2026 (conversione del DL 175/2025) è diventato la via principale per installare fotovoltaico in zona agricola in Italia.
Definizione di agrivoltaico secondo la Legge 4/2026
L’agrivoltaico è definito dal Testo Unico FER (d.lgs. 190/2024, modificato dalla Legge 15 gennaio 2026 n. 4) come ‘impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione’. Non si tratta di una semplice sovrapposizione di pannelli e campi: la norma richiede che l’attività agricola rimanga effettivamente operativa sotto e intorno ai moduli.
Questa definizione è vincolante: un impianto che rispetta la forma ma non la sostanza dell’agrivoltaico (coltivazioni simboliche, accessibilità dei macchinari impedita) non è qualificabile come agrivoltaico e perde le agevolazioni normative connesse.
Come funziona tecnicamente un impianto agrivoltaico
Un impianto agrivoltaico si distingue dal fotovoltaico tradizionale per tre caratteristiche strutturali:
Altezza da terra dei moduli
La Legge 4/2026 e il DM MASE 436/2023 stabiliscono altezze minime specifiche:
- 2,1 metri di altezza minima per le coltivazioni che richiedono l’uso di macchinari agricoli
- 1,3 metri di altezza minima per le attività zootecniche (passaggio del bestiame)
- Superfici coltivabili: almeno il 70% della superficie totale del sistema deve rimanere agricola, al netto delle strutture di sostegno
Produzione energetica minima
La produzione elettrica specifica dell’impianto agrivoltaico deve essere almeno il 60% rispetto a un impianto fotovoltaico standard nello stesso sito. Questo requisito garantisce che l’elevazione dei moduli non comprometta eccessivamente la resa energetica.
Mantenimento della produzione agricola (soglia 80% PLV)
La novità più rilevante della Legge 4/2026 è l’introduzione della soglia minima dell’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) agricola. Prima dell’installazione, il progettista deve produrre una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l’80% della PLV storica del fondo. Il Comune verifica il rispetto di questo requisito nei cinque anni successivi alla messa in esercizio.
Agrivoltaico vs fotovoltaico tradizionale: differenze chiave
| Parametro | Fotovoltaico tradizionale | Agrivoltaico |
| In zona agricola 2026 | Vietato (salvo aree idonee/CER/PNRR) | Sempre ammesso con requisiti |
| Altezza moduli | Tipicamente 0,5–1 m | Min. 1,3 m (zootecnia) / 2,1 m (colture) |
| Attività agricola | Non prevista | Obbligatoria (≥70% superficie, ≥80% PLV) |
| Incentivi PNRR | Non accede | Accede alla Facility Agrivoltaico GSE |
| Controlli post-installazione | Nessuno specifico | Comunale per 5 anni |
Agrivoltaico avanzato: il modello PNRR
L’agrivoltaico avanzato ammesso agli incentivi PNRR attraverso la Facility Agrivoltaico GSE, richiede requisiti aggiuntivi rispetto al modello base:
- Sistemi di tracker (moduli rotanti) per ottimizzare irraggiamento su colture e moduli
- Integrazione di sensori digitali e strumenti di agricoltura di precisione
- Monitoraggio continuo dei parametri agronomici del suolo
- Accordo di cooperazione tra il produttore energetico e l’impresa agricola
Il PNRR ha stanziato oltre 1 miliardo di euro per gli impianti agrivoltaici avanzati. Le Regole Operative GSE aggiornate nel 2026 disciplinano le modalità di accesso e i controlli.
Cosa significa per i proprietari di terreni
Per un proprietario di terreno agricolo, l’agrivoltaico rappresenta un’opportunità concreta: permette di continuare l’attività agricola (o di mantenerla attiva per rispettare la soglia PLV) ricevendo al contempo un canone da un operatore energetico.
In pratica, alcune coltivazioni si prestano particolarmente all’agrivoltaico: colture erbacee, pascoli, piccoli frutti, ortaggi a radice. Le coltivazioni che richiedono irraggiamento diretto intenso (girasole, mais su scala industriale) sono meno compatibili.
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Domande frequenti
L’agrivoltaico è sempre ammesso su un terreno agricolo?
Sì, a differenza del fotovoltaico tradizionale. La Legge 4/2026 stabilisce che l’agrivoltaico è sempre ammesso in zona agricola, purché vengano rispettate le condizioni tecniche (altezza moduli, soglia 80% PLV, 70% superficie agricola) e sia prodotta la dichiarazione asseverata prima dell’installazione.
Il Comune può bloccare un impianto agrivoltaico?
Non può bloccare l’impianto per il solo fatto che è in zona agricola. Può però richiedere verifiche sulla compatibilità agro-pastorale, la conferenza di servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche. Il TAR Sicilia (sentenza 1517/2026) ha chiarito che i vincoli non sono insormontabili senza un’analisi caso per caso.
Posso continuare a coltivare il terreno durante e dopo l’installazione dell’impianto agrivoltaico?
Sì, è un requisito di legge. L’attività agricola deve restare operativa per tutta la durata dell’impianto. Il Comune verifica il rispetto della soglia dell’80% della PLV nei cinque anni successivi all’installazione. Al termine del contratto (30 anni), l’impianto viene rimosso a spese dell’operatore.