La Corte Costituzionale ha depositato il 16 luglio 2026 la sentenza 127/2026, con cui ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro il divieto di fotovoltaico a terra in zona agricola introdotto dalla Legge 4/2026 (conversione del D.L. 175/2025).
Una pronuncia attesa da mesi dagli operatori del settore, che chiude, almeno sul piano costituzionale, un lungo contenzioso e ridisegna definitivamente il quadro normativo per chi vuole installare impianti fotovoltaici su terreni agricoli in Italia.
Cosa ha deciso la Corte Costituzionale
La Consulta ha stabilito che il divieto di fotovoltaico tradizionale a terra in zona agricola, previsto dalla Legge 4/2026, rappresenta il frutto di un non irragionevole bilanciamento tra diversi interessi: la tutela dell’attività agricola e dello spazio rurale da un lato, la produzione di energia solare dall’altro.
Secondo il giudice costituzionale non è violato né il criterio di ragionevolezza né il principio di proporzionalità. Il legislatore nazionale ha scelto di conciliare le due esigenze non vietando il fotovoltaico in assoluto, ma indirizzandolo verso il modello agrivoltaico, che mantiene l’attività agricola sul terreno e verso le aree idonee, dove il fotovoltaico tradizionale a terra rimane ammesso.
La sentenza è disponibile sul sito della Corte Costituzionale.
Il punto controverso: prevale la tutela agricola sulle rinnovabili?
La pronuncia non è priva di tensioni interpretative. Commentando la sentenza, Assoidroelettrica, l’associazione che ha promosso il ricorso tramite l’Avv. Ambrogio Papa, ha osservato che questa decisione sembra far prevalere le esigenze di tutela dell’attività agricola rispetto allo sviluppo del fotovoltaico, ormai limitato al solo e più costoso agrivoltaico.
L’associazione rileva inoltre una possibile contraddizione con i principi comunitari di massima diffusione delle energie rinnovabili: la pronuncia segna sul piano giurisprudenziale una radicale inversione di tendenza che segue e avalla le recenti scelte legislative nazionali, in evidente contrasto con quegli obiettivi europei.
Si tratta di un fronte che potrebbe aprire ulteriori sviluppi: i principi del diritto europeo sulle rinnovabili, che impongono agli stati membri di rimuovere ostacoli alla diffusione delle FER, potrebbero essere invocati in sede europea contro il divieto nazionale. L’Avv. Papa approfondirà questi sviluppi al convegno di Desenzano del 18 settembre 2026.
Cosa cambia concretamente per i proprietari di terreni agricoli
La sentenza 127/2026 consolida un quadro normativo che era già in vigore con la Legge 4/2026, ma lo rende definitivo eliminando l’incertezza del contenzioso costituzionale. Per i proprietari di terreni le implicazioni pratiche sono tre.
Il fotovoltaico tradizionale a terra in zona agricola è definitivamente vietato (salvo eccezioni). Non è più possibile aspettarsi che una sentenza futura ribaltasse il divieto. Gli operatori che proponevano impianti fotovoltaici tradizionali in zona agricola devono ora riconvertire i progetti verso l’agrivoltaico o verso le aree idonee.
L’agrivoltaico diventa la via principale per i terreni agricoli. Il modello agrivoltaico, che consente di produrre energia mantenendo l’attività colturale o pastorale, è sempre ammesso in zona agricola con i requisiti tecnici della Legge 4/2026 (altezza minima dei moduli, soglia dell’80% della PLV agricola).
I terreni in aree idonee ex lege mantengono pieno valore. Le aree idonee definite dal Testo Unico FER, Solar Belt, aree industriali, cave, miniere, fasce autostradali e ferroviarie, non sono toccate dalla sentenza. In quelle zone il fotovoltaico tradizionale a terra rimane ammesso e i terreni mantengono il loro valore commerciale pieno.
Perché la sentenza non chiude il dibattito
Sarebbe un errore leggere la sentenza 127/2026 come l’ultima parola sul tema. Restano aperti almeno tre fronti.
Il fronte europeo. I principi comunitari di massima diffusione delle energie rinnovabili, sanciti dalla Direttiva RED III e dagli obiettivi REPowerEU, impongono agli stati membri di rimuovere gli ostacoli normativi alla diffusione delle FER. Un divieto generalizzato di fotovoltaico a terra in zona agricola potrebbe essere contestato davanti alla Corte di Giustizia UE come misura sproporzionata rispetto agli obiettivi europei.
Il fronte autorizzativo. La sentenza della Consulta non modifica la giurisprudenza dei TAR in materia di dinieghi fotovoltaici illegittimi. I Comuni continuano a non poter opporre divieti automatici nelle aree idonee, né imporre prescrizioni irragionevoli sui progetti agrivoltaici. La giurisprudenza TAR 2026 va quindi letta in parallelo con la sentenza costituzionale, non come superata da essa.
Il fronte agrivoltaico. La sentenza di fatto accelera la transizione verso l’agrivoltaico come modello prevalente. Questo ha implicazioni sui costi (gli impianti agrivoltaici sono strutturalmente più costosi del fotovoltaico tradizionale) e sui canoni offerti ai proprietari di terreni — che potrebbero essere rivisti al ribasso dagli operatori che devono riassorbire i maggiori costi di progetto.
La posizione di EPICO
EPICO segue con attenzione l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in questo settore da oltre 25 anni. La sentenza 127/2026 conferma una direzione già incorporata nella nostra strategia di sviluppo: investire nell’agrivoltaico come modello principale per i terreni agricoli, e concentrare il fotovoltaico tradizionale nelle aree idonee dove è sempre ammesso.
Per i proprietari di terreni, questo significa che la valutazione preliminare che offriamo gratuitamente ha oggi ancora più valore: determinare se il tuo terreno è in un’area idonea ex lege, o se è compatibile con il modello agrivoltaico, è il primo passaggio necessario prima di qualsiasi accordo.
Per avviare la valutazione gratuita del tuo terreno → Affitta il tuo terreno con EPICO
Se preferisci cedere la proprietà → Scopri come funziona la vendita
Domande frequenti
La sentenza 127/2026 significa che non posso più valorizzare il mio terreno agricolo per il fotovoltaico?
No. Il divieto riguarda il fotovoltaico tradizionale a terra in zona strettamente agricola. Restano percorribili due strade: l’agrivoltaico (sempre ammesso con i requisiti della Legge 4/2026) e il fotovoltaico tradizionale nelle aree idonee ex lege. La valutazione preliminare gratuita di EPICO determina quale opzione si applica al tuo caso specifico.
Il divieto si applica anche ai terreni in Solar Belt o vicino a cabine primarie?
No. Le aree idonee, tra cui la Solar Belt (500 metri da infrastrutture industriali e cabine primarie), sono esplicitamente escluse dal divieto di fotovoltaico a terra. La sentenza 127/2026 non modifica questo perimetro.
L’agrivoltaico costa di più del fotovoltaico tradizionale – questo riduce il canone che posso ricevere?
È una domanda legittima. Gli impianti agrivoltaici hanno costi strutturali più alti (strutture elevate, sistemi di monitoraggio agronomico). In alcuni casi questo può incidere sul canone offerto. Tuttavia EPICO progetta impianti agrivoltaici ottimizzati che limitano questo effetto. La valutazione preliminare gratuita include già la stima del canone agrivoltaico specifico per il tuo terreno.
Ci sono sviluppi attesi nei prossimi mesi su questo tema?
Sì. L’Avv. Ambrogio Papa, che ha seguito il ricorso costituzionale per conto di Assoidroelettrica, approfondirà gli sviluppi futuri al convegno “Presente e Futuro dell’Idroelettrico 2026” a Desenzano il 18 settembre 2026. EPICO seguirà i lavori e aggiornerà questo articolo con le novità rilevanti per i proprietari di terreni.
*Fonti: Corte Costituzionale – Sentenza 127/2026 e Comunicato del 16 luglio 2026; Assoidroelettrica – comunicato Avv. Ambrogio Papa; Legge 15 gennaio 2026 n. 4 (conversione D.L. 175/2025); Testo Unico FER d.lgs. 190/2024.